Giustizia: Corte Costituzionale, non sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso dei minori condannati a misure penali di comunità

Non sono fondate le censure alle norme sui limiti massimi di pena previsti per consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 depositata oggi (redattore il vicepresidente Giuliano Amato) con cui la Corte costituzionale ha rigettato le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia agli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del d.lgs. n. 121 del 2018.
“Tali norme – si legge in una nota – non introducono un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell’infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena”. Resta fermo, peraltro, che “ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale – così come era stato previsto, per entrambe le misure penali di comunità in esame, dall’originario schema governativo di decreto legislativo – risulterebbero particolarmente appropriati”.
La Corte ha osservato che “la disciplina delle misure di comunità per i minorenni si discosta da quella prevista dall’ordinamento penitenziario per gli adulti e, anzi, amplia le possibilità di applicazione delle misure extramurarie, come richiesto dalla legge delega”.

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