Codice diritto canonico: mons. Iannone (Santa Sede), “previsti nuovi delitti in materia economico-finanziaria”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La presenza all’interno delle comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno fatto maturare l’esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative”. Lo ha detto mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, intervenendo stamani alla presentazione delle modifiche al libro sesto del Codice di diritto canonico, alla conferenza in Sala stampa vaticana. “Questa riforma, che oggi viene presentata, quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale”.
La normativa riformata – ha spiegato il presule – intende “rispondere precisamente a quest’esigenza, offrendo agli ordinari e ai giudici uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si rende necessario affinché, rispettando le esigenze della giustizia, possano crescere la fede e la carità nel popolo di Dio”. Guardando alle novità introdotte dal nuovo diritto penale, mons. Iannone ha indicato l’introduzione di “nuove fattispecie delittuose” e una migliore configurazione di altri delitti già previsti, sanzionandoli anche con pene diverse. “Sono, inoltre, previsti nuovi delitti in materia economico-finanziaria”. Il riferimento è ai reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; ai reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione. Inoltre, è stato tipizzato un nuovo reato previsto per il chierico o il religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel canone 285” che vieta ai chierici l’amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario.

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