Papa Francesco: modificate le “Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede”

Papa Francesco ha approvato con un Rescritto le “Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede”, testo promulgato il 30 aprile 2001 da San Giovanni Paolo II con il motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” ed emendato il 21 maggio 2010 da Benedetto XVI. Con questa decisione, si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede, il Santo Padre intende raggiungere un “triplice scopo”. In primo luogo vuole armonizzare le “Normae” con il Libro VI del Codice di diritto canonico promulgato con il motu proprio “Pascite gregem Dei” del 23 maggio 2021 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2021; in secondo luogo vuole assumere “i numerosi provvedimenti normativi di vario genere emanati soprattutto dal 2016 a oggi e volti a una più sicura e incisiva protezione penale dei maggiori beni della Chiesa: la fede, la santità dei sacramenti, la vita delle persone più deboli che hanno limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione”; infine, intende “migliorare l’agire penale della Chiesa relativamente ai delitti riservati alla Congregazione, tra cui i più gravi contro la morale e la celebrazione dei sacramenti, alla luce dei vent’anni di esperienza processuale che sono intercorsi dalle prime “Normae” del 2001. In questo periodo di tempo e soprattutto dal 2016 a oggi, precisa la nota, “sono intervenuti numerosi provvedimenti normativi di vario genere, volti a una più sicura e incisiva protezione penale dei maggiori beni della Chiesa: la fede, la santità dei sacramenti, la vita delle persone più deboli che hanno limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione”.

Le modifiche introdotte riguardano per lo più aspetti di procedura, volti a chiarire e facilitare il corretto svolgimento dell’agire penale della Chiesa per l’amministrazione della giustizia. Le più importanti modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti: aggiornamento dei canoni in base al Libro VI del CIC entrato in vigore l’8 dicembre 2021; ricezione delle modifiche normative introdotte dai “Rescripta ex Audientia SS.mi” del 3 e 6 dicembre 2019; si è inteso compiere una distinzione più chiara tra processo giudiziale (can. 1721 CIC e can. 1472 CCEO) e procedura per decretum extra iudicium (detta anche “extragiudiziale”: cann. 1342 § 1 e 1720 CIC e can. 1486 CCEO), che nel testo precedente non pareva sufficientemente evidenziata; previsione della possibilità di deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato e — nel caso — dai voti religiosi, anche i casi di particolare gravità di delitti contra fidem (art. 2); modifica dei termini per la presentazione dell’appello dopo la sentenza di prima istanza (da un mese a 60 giorni), così da uniformare la procedura giudiziale a quella extragiudiziale, atteso che la precedente normativa che differenziava i termini ha spesso indotto in errore, con conseguenti ricadute negative sul diritto di difesa; necessità di un patrono che assista l’accusato nella fase processuale, clausola peraltro già presente nel Regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta graviora (art.6), così da garantire ulteriormente il diritto di difesa dell’accusato.

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