Bonus bebè e assegno di maternità: Corte Costituzionale, incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per gli stranieri

Relativamente alla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001) sono “incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi”. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha esaminato ieri, in camera di consiglio, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione. “Le questioni – spiega una nota dell’Ufficio stampa della Consulta diffusa questa mattina – sono tornate all’attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri”.
Dall’Ufficio stampa viene comunicato che “è stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del ‘bonus bebè’”. “La Corte costituzionale – viene spiegato – ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

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