Papa Francesco: quando l’imputato è assente ingiustificato si può procedere “in contumacia”

Quando l’imputato, senza giustificati motivi, non si presenta all’udienza, si può procedere “in contumacia”. A disporlo è il Papa, nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante modifiche in materia di giustizia. “Se l’imputato non si presenti all’udienza – si legge nel Motu Proprio, che modifica alcuni punti del codice di procedura penale vaticano – il presidente, o il giudice unico, ordina al cancelliere di dare lettura dell’atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell’atto di notificazione del decreto di citazione. Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali si sia accertata la nullità”. In particolare, il Motu Proprio sostituisce l’art. 376, stabilendo che “l’imputato in istato di arresto assiste all’udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga. Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore”. Le uniche eccezioni a questo nuova formulazione dell’articolo citato sono quelle previste dall’ art. 379-bis: “Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenti all’udienza, e sia dimostrato che si trova nell’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d’ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all’imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l’azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione di parte civile”.

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