Affido: Garlatti (Agia), “modificare la disciplina degli allontanamenti d’urgenza”

“La riforma della disciplina degli affidi va affrontata senza farsi travolgere dall’emotività che, comprensibilmente, talune vicende di cronaca hanno suscitato. Occorre infatti fare in modo che nell’applicazione della legge si trovino soluzioni caso per caso, senza automatismi o rigidità, nell’effettivo interesse del minore”. È a partire da questa premessa che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, è intervenuta oggi in Commissione giustizia della Camera nell’ambito di un’audizione sulla riforma degli affidi.
Garlatti, tra le varie osservazioni espresse, si è detta a favore della modifica della disciplina degli allontanamenti d’urgenza, disposti dai servizi sociali prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, prevista dall’articolo 403 del codice civile. “Un istituto che dal 1942 a oggi ha avuto un’applicazione frammentaria, discrezionale e non uniforme in Italia, ma che non va abrogato. L’Autorità garante, come già nel 2019, ha chiesto in tali casi l’immediato coinvolgimento del pubblico ministero per un rapido inoltro al Tribunale per i minorenni per l’eventuale convalida o modifica del provvedimento”, sintetizza Garlatti.
Suscita invece preoccupazione, a parere dell’Autorità garante, la previsione contenuta in diverse proposte di legge di ancorare rigidamente la durata massima dell’affidamento a un termine, scaduto il quale si verificherebbe automaticamente la decadenza del provvedimento. “Le condizioni del nucleo familiare – spiega Garlatti – sono caratterizzate da dinamiche complesse e non prevedibili, che non garantiscono che al momento del rientro il minorenne trovi un ambiente adeguato. La scadenza automatica sembra posta più a tutela degli adulti che dei minori”.
La garante si è infine detta contraria a un abbassamento per legge, dai 12 anni attualmente previsti a 8 o 10 anni, dell’età minima per l’ascolto del minore nei procedimenti di affido. “Sotto i 12 anni già oggi il giudice può svolgere, secondo il suo equo apprezzamento, una valutazione sulla maturità e sul grado di consapevolezza del minore. È importante che questi elementi siano esaminati di volta in volta e non prestabiliti per legge”.

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