Diritti d’autore: Corte Costituzionale, “nessun processo penale a carico di chi sia già stata sanzionato in via amministrativa per la medesima violazione”

“Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore”. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n.149, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accogliendo, per la prima volta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona sull’articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al “ne bis in idem” così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Consulta, si legge in una nota dell’Ufficio comunicazione e stampa, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 Cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso”. La Corte – viene spiegato – “ha affermato che il diritto al ‘ne bis in idem’ mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti”. Altri procedimenti non possono essere aperti o vanno conclusi “non appena la sanzione amministrativa già irrogata” nei confronti dell’imputato “diventi definitiva”.
“La Corte – conclude la nota – ha peraltro sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell’imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. Ha dunque invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un’auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti”.

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