Coronavirus Covid-19: Corte Costituzionale, “quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale”

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con cui ha escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19 (si veda il comunicato stampa dell’8 aprile 2022).
“La Corte – si legge in una nota dell’Ufficio Comunicazione e stampa – ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare”. “Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale”, viene spiegato, aggiungendo che “pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione”. “Anzi”, conclude la nota: “Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo”.

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