Giustizia: Corte Costituzionale, illegittima la censura sulla corrispondenza del detenuto in 41 bis con il difensore

Viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione la norma, contenuta nell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al “carcere duro” e il proprio difensore. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità sollevata dalla stessa Cassazione.
“La sentenza – si legge in una nota – osserva che il diritto di difesa comprende – secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo – il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva. E ciò anche per consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie”. Secondo la Consulta “è vero che questo diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità – purché non sia compromessa l’effettività della difesa – qualora si debbano tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti. Ed è anche vero che i detenuti in regime di 41 bis sono ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza”. “Tuttavia – prosegue la nota –, la Corte ha ritenuto che il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo e si risolva, pertanto, in una irragionevole compressione del suo diritto di difesa”.

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