Abusi: Vademecum Congregazione Dottrina della fede, “omissione indagine previa è delitto perseguibile”

“Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”. È quanto dispone il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede su su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, in cui si danno indicazioni molto dettagliate su come svolgere l’indagine previa e si fa presente che “considerata la delicatezza della materia, il giudizio circa l’assenza di verisimiglianza (che può portare all’omissione dell’indagine previa) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità”, ad esempio nel caso in cui risulta che, al tempo del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico o se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenne. “Pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti – si legge inoltre nel testo – se la cosa è necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dell’Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata, o imporle rimedi penali al fine di prevenire i delitti, oppure la riprensione pubblica”. Il compito dell’indagine previa spetta all’Ordinario o al Gerarca che ricevuto la notizia del reato, “o a persona idonea che egli avrà individuato”, che la segnalerà alla Commissione per la Dottrina della fede: “L’eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile”. “L’indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall’esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili”, si rammenta nel testo, e va svolta “nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato”. Durante l’indagine previa, si può “liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale”, evitando però “ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico”, perché “già in questa fase si è tenuti all’osservanza del segreto di ufficio”. Invece, “a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti”.

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