Abusi: Vademecum Congregazione Dottrina della fede, no a distinzione tra “efebofilia” e “pedofilia”

“Rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione”. Il nuovo Vademecum della Congregazione per la dottrina della fede su su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici definisce così la tipologia del delitto di abuso sessuale da parte di chierici con minori, che “comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento”. Il concetto di “minore” per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo, si fa notare nel testo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età, mentre dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, l’età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l’età tuttora vigente. Il fatto che si parli di “minore” non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di “pedofilia” e atti di “efebofilia”, ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà: “la loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto”, si precisa nel Vademecum, in cui si ricorda che la revisione del motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore va equiparato anche l’“adulto vulnerabile”, descritto come “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”. Il motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” ha inoltre inserito tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia “acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento”. I tre delitti citati sono canonicamente perseguibili solo a partire dall’entrata in vigore del motu proprio , cioè dal 21 maggio 2010, mentre la produzione di pornografia con minori va perseguita anche prima di tale data. Ne diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina, il delitto di abuso “può comportare anche la dimissione dall’Istituto religioso”. Le stesse regole, “con gli opportuni adattamenti”, valgono anche per i membri definitivamente incorporati nelle Società di Vita apostolica.

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