Abusi: Vademecum Congregazione Dottrina della fede, “molta cautela” su “fonte anonima”, ma tutte le notizie dei delitti vanno accolte con “la debita attenzione”

In materia di pedofilia, per “notitia criminis” si intende “qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all’Ordinario o al Gerarca”: “Non è necessario che si tratti di una denuncia formale”. A precisarlo è il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede su su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, diffuso oggi, in cui si raccomanda “molta cautela” qualora la notizia del delitto provenga “da fonte anonima, ossia da persone non identificate o identificabili” e si ricorda che la notizia può avere varie fonti, compresi i mass media, i social media e le “voci raccolte” dalla gente. “L’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia”, si precisa nel Vademecum: “tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato”. Allo stesso modo, “non è consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia. Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione”. Per quanto riguarda la notizia di un atto di pedofilia commesso da un chierico appresa in confessione, “è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale”: “Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere”, la disposizione del testo, in cui si danno precise indicazioni anche per l’ordinario locale: “L’esercizio dei doveri di vigilanza in capo all’Ordinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l’ordine”.

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