Abusi: Vademecum Congregazione Dottrina della fede, “la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto”

“Le autorità ecclesiastiche devono impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico”. È quanto dispone il Vademecum della Congregazione per la dottrina della fede su su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, in cui si definisce “assolutamente necessario” evitare “ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all’esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali”. “Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche ad esse”, la raccomandazione del testo diffuso oggi: “Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche”. “Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico” e per evitare scandali, è possibile per l’Ordinario o il Gerarca imporre “misure cautelari”, che si devono però revocare “se viene meno la causa che le ha suggerite”. “È ancora in uso l’antica terminologia di sospensione a divinis per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico”, si fa presente nel documento: secondo il dicastero pontificio, “è bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione ad cautelam, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio del ministero”. “È da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso”, il monito del testo.

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