Coronavirus Covid-19: ministero Infrastrutture e trasporti, provvedimenti estesi fino al 3 aprile e ulteriore riduzione servizi ferroviari a lunga percorrenza

foto Esercito Italiano

Sono stati tutti prorogati fino al 3 aprile prossimo i provvedimenti varati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e per contrastare la diffusione del contagio. “La ministra Paola De Micheli – spiega una nota – ha firmato un decreto che prolunga l’efficacia di otto Decreti interministeriali, siglati col ministero della Salute, contenenti diverse misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori”.
Inoltre è stata introdotta un’ulteriore riduzione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) sempre fino al 3 di aprile.
In particolare, le misure che vengono prorogate riguardano la razionalizzazione del trasporto aereo e dell’operatività degli aeroporti (decreto n. 112), la riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri (decreto n. 113), la riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali (decreto n. 114), la riduzione dei servizi ferroviari Intercity (decreto n. 116) con un nuovo ridimensionamento dei treni, la sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna (decreto n. 117), la forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia (decreto n. 118), ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna (decreto n. 122). Riguardo l’introduzione dell’obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall’estero (decreto n.120), il provvedimento viene modificato prevedendo che “l’esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario si estende all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia”. Infine, l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.

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