Ucraina: Aibi, “rispettare la convenzione dell’Aja per i minori delle case famiglia e degli orfanotrofi accolti in Italia”

Un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi affinché vengano date indicazioni chiare ai tribunali di applicare la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 firmata e ratificata sia dall’Italia sia dall’Ucraina e di non separare i minori dalle persone a cui sono stati affidati dinanzi alla legge ucraina, magari già da molti anni.
“Capisco la prudenza e le ragioni di sicurezza – afferma Marco Griffini, presidente e fondatore di Aibi-Amici dei Bambini –. Ma in questo caso i documenti di tutela e ben in regola secondo la legge italiana in forza della Convezione dell’Aja del 96 ci sono eccome! Così come ci sono dei bambini, già traumatizzati dalla guerra e dal trovarsi a migliaia di chilometri da casa, cui viene chiesto di andare in Tribunale dopo essere stati per ore ed ore in Questura. Ci sono genitori affidatari, affaticati e spaventati, che hanno paura di venire bypassati da tutori sconosciuti che né loro né i bambini hanno mai visto”.
Purtroppo, le famiglie accolte in Italia da Aibi erano due, ma una ha preferito tornare in Polonia, spinta dalla paura e dall’insicurezza che le (mancate) indicazioni italiane hanno suscitato in loro – sostiene un comunicato. “Per evitare ulteriori fughe dall’Italia c’è stato un urgente appello della stessa Autorità centrale ucraina al ministero della Giustizia italiano affinché venga rispettata la Convenzione dell’Aja per l’accoglienza in Italia dei minori provenienti dalle case famiglia e dagli orfanotrofi”.
Appello al quale Aibi si unisce ribadendo la sua richiesta al presidente del Consiglio Mario Draghi affinché “sia garantita a tutti i minorenni sfollati dall’Ucraina la protezione prevista dalla legge 218/1995 e dalla Convenzione dell’Aja del 1996 per l’individuazione della competenza e la ricostruzione dello status dei minorenni come accompagnati o non accompagnati, tenendo conto della definizione di minore straniero non accompagnato prevista nell’art. 2 della legge 47/2017 e nell’art.33 comma 1 della legge 184/1983”; “siano quindi in tutti i casi coinvolti, nelle procedure di coordinamento, informazione e gestione dei casi che riguardano minorenni provenienti dall’Ucraina, il ministero della Giustizia ucraino, quale autorità competente ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1996 e le rappresentanze del Governo ucraino in Italia, in particolare sin dalle prime segnalazioni e per la previa e urgente verifica dei documenti stranieri da riconoscere in via automatica e senza formalità di legalizzazione”; “si tenga conto del diritto alla famiglia come declinato nella legge 184/1983 e dei rapporti significativi del minore, anche informali, con le persone che li abbiano di fatto accompagnati e con cui abbiano comunque fatto ingresso legalmente nel territorio dello Stato laddove positivi con riferimento allo specifico interesse del minore”.

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