Papa Francesco: “non si eriga un seminario senza la conferma della sede apostolica”, no a “chierici acefali o girovaghi”

“Favorire il senso della collegialità e della responsabilità pastorale dei vescovi, diocesani/eparchiali o riuniti in Conferenze episcopali o secondo le Strutture gerarchiche orientali, nonché dei Superiori maggiori, e inoltre assecondare i principi di razionalità, efficacia ed efficienza”. Questo l’obiettivo del Motu Proprio del Papa “Assegnare alcune competenze”, con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. “In tali modifiche normative – spiega Francesco – si rispecchia ancor più l’universalità condivisa e plurale della Chiesa, che comprende le differenze senza omologarle, con la garanzia, per quanto riguarda l’unità, del ministero del vescovo di Roma. Nel contempo si incoraggia una più rapida efficacia dell’azione pastorale di governo da parte dell’autorità locale, agevolata anche dalla sua stessa prossimità alle persone e alle situazioni che la richiedono”.  “Non si eriga un seminario interdiocesano se prima non è stata ottenuta la conferma della sede apostolica, sia in ordine alla erezione del seminario, sia in ordine ai suoi statuti”, recita il primo articolo: “da parte della Conferenza episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio corrispondente, altrimenti da parte dei vescovi interessati”. ” In ogni nazione vi sia una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza episcopale sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e confermata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova confermazione della Santa Sede”, la raccomandazione del testo: “in essa vengono definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia”. Ogni chierico, inoltre, “deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la facoltà, o anche in una associazione pubblica clericale che abbia ottenuto tale facoltà dalla sede apostolica, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi”. Quanto all’Ordine delle vergini, “il riconoscimento e l’erezione di tali associazioni a livello diocesano compete al vescovo diocesano, nell’ambito del suo territorio, a livello nazionale compete alla Conferenza episcopale, nell’ambito del proprio territorio”.

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