Trasporti: Corte di giustizia Ue, voli cancellati, i passeggeri hanno diritto al rimborso pecunario

“Il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza”. Così ha sentenziato la Corte di giustizia dell’Unione europea in riferimento a un caso proveniente dalla Polonia. E spiega: “Il diniego di tale pagamento sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati”. Per la Corte, si legge ancora nella sentenza, “l’obiettivo principale perseguito dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri” e quindi le disposizioni sui diritti dei passeggeri “devono essere interpretate estensivamente”. Non solo, ma “il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei si applica ai passeggeri senza operare distinzioni tra loro fondate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza”, ma sul “luogo in cui è situato l’aeroporto di partenza di tali passeggeri”, senza differenze di trattamento tra i passeggeri.

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