“Nelle sentenze che riguardano l’affidamento/allontanamento dei minori, in particolare nei provvedimenti a seguito di separazioni conflittuali – fattispecie in probabile aumento – si vede spesso menzionare la ‘mediatizzazione’ del caso ad aggravare la posizione dell’uno o dell’altro genitore o di entrambi, con inevitabili ricadute sui minori”. Così Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), segnalando la problematica al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.
“Normalmente – aggiunge Terragni – un caso diventa ‘mediatico’ in quanto paradigmatico, o per il fatto di rappresentare in modo esemplare la questione in oggetto – nella fattispecie il tema dell’affidamento/allontanamento dei minori – catalizzando l’interesse della pubblica opinione, interesse che va sempre inteso come segno di vitalità civile e di volontà di partecipazione”.
“Proprio per questo – sottolinea la garante – preoccupa che i Tribunali possano stigmatizzare l’intervento dei media come ingerenza indebita”.
“Quando si tratta di casi che riguardano i minori, per la stampa i binari sono due: l’articolo 21 della Costituzione, in base al quale ‘tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’. Di più: a rafforzare l’enunciato, il codice deontologico della professione giornalistica afferma che ‘è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui’. E ancora: ‘La/il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all’informazione di ogni persona. Esercita tale diritto rispettando i principi dell’interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva’”.
“Sarebbe pertanto contrario al codice deontologico della professione giornalistica – sottolinea Terragni – detenere una notizia che si ritenga di pubblico interesse. In particolare, quando si tratti di minori, ‘sia in qualità di protagonisti che di vittime o testimoni, la/il giornalista non diffonde dati personali e ogni altra circostanza ed elemento che possano, anche indirettamente, consentire la loro identificazione, avendo cura di evitare sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. La necessità di tutela è finalizzata ad impedire che l’informazione possa incidere sull’armonico sviluppo della loro personalità, turbare il loro equilibrio psico-fisico e influenzare negativamente la loro crescita’: principi, questi, declinati nella Carta di Treviso che costituisce il secondo irrinunciabile binario”.
“Tenuti saldi detti principi – conclude la garante – la diffusione di notizie che riguardino procedimenti che coinvolgano minori non può in alcun modo essere intesa dai Tribunali come ‘distorsione mediatica’ a meno che dette notizie non falsifichino o distorcano volontariamente la realtà dei fatti. In particolare, che le cittadine e i cittadini coinvolti in detti procedimenti sollecitino l’attenzione pubblica sul proprio caso non può in alcun modo essere ritenuto un comportamento inadeguato e in quanto tale sanzionabile o meritevole di attenzione negativa”.