Suicidio assistito: Spagnolo (Univ. Cattolica), “decisione Fnomceo non altera spirito e struttura Codice deontologico”

“La struttura del Codice di deontologia medica rimane invariata”; nel Codice “rimane fermo il principio che il medico non può causare, né facilitare la morte del paziente. Il commento all’art. 17 intende piuttosto rendere ‘compatibili’ eventuali situazioni nelle quali il medico, pur di fronte al Codice deontologico, desse attuazione a ciò che la ‘legge’ gli consente, ancorché senza obbligarlo”. In un’intervista al Sir, Antonio G. Spagnolo, direttore dell’Istituto di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro cuore, commenta in questi termini la decisione della Fnomceo che negli indirizzi applicativi dell’art. 17 del Codice di deontologia medica (Atti finalizzati a provocare la morte), approvati all’unanimità lo scorso 6 febbraio a Roma dal Consiglio nazionale, stabilisce che non sarà punibile dal punto di vista disciplinare il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio di un paziente, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte costituzionale, allineando così la punibilità disciplinare a quella penale. “La decisione della Fnomceo – prosegue Spagnolo – deriva dalla necessità di superare una sorta di immobilità dal punto di vista disciplinare laddove la sentenza della Consulta rende in qualche modo non punibile l’eventuale attuazione da parte del medico della volontà del paziente – se sussistono le condizioni e i presupposti stabiliti. Depenalizzare non significa obbligare: anche questo va precisato”.

 

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Riepilogo