All’origine del recente pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) vi è un caso clinico drammatico ma, purtroppo, non raro. Un paziente francese, in condizioni gravissime e privo di capacità decisionale, aveva espresso nelle proprie direttive anticipate di trattamento la volontà di continuare i trattamenti di sostegno vitale anche in una situazione di compromissione estrema. I medici, valutando la prosecuzione delle cure come clinicamente inappropriata e configurabile come accanimento terapeutico, avevano deciso di sospenderle. I familiari avevano contestato la decisione, richiamandosi al biotestamento. La Cedu ha ritenuto compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo la scelta delle autorità francesi.
Il punto decisivo, tuttavia, non è la legittimità dell’interruzione di cure sproporzionate, ampiamente condivisa sul piano etico, ma la situazione che fa sorgere il problema: il contrasto tra il giudizio clinico dei medici e la volontà del paziente chiaramente espressa, seppur in forma anticipata.
È precisamente questo conflitto – e non la questione astratta dell’accanimento – a costituire il vero nodo bioetico.
Nel modello francese, avallato dalla Cedu, il giudizio di inappropriatezza clinica non rappresenta solo un limite all’obbligo di curare, ma diventa anche il criterio che risolve il conflitto. La volontà del paziente viene considerata, ma non è decisiva: la sintesi finale resta interna all’ambito clinico, secondo una logica in cui la proporzionalità delle cure è ricondotta interamente alla competenza medico-professionale.
La legge italiana 219/2017 si muove su un piano diverso. Anche in Italia il paziente non può pretendere trattamenti contrari alla legge, alla deontologia o alle buone pratiche clinico-assistenziali, e l’ostinazione irragionevole è esplicitamente esclusa. Le Dat, dunque, non obbligano mai il medico all’accanimento clinico. Tuttavia, il giudizio di sproporzione non attribuisce automaticamente al medico il potere di decidere contro la volontà del paziente.
Quando giudizio clinico e volontà anticipata entrano in collisione, il legislatore italiano non affida la sintesi né al medico né al paziente, ma a una procedura di garanzia che può culminare nel ricorso al giudice tutelare. Dal punto di vista giuridico, la soluzione appare comprensibile: introduce un soggetto terzo e mira a prevenire decisioni arbitrarie. Dal punto di vista etico, però, resta una domanda inevasa: perché il parere del giudice dovrebbe essere quello prevalente? Il giudice non è un tecnico della cura e, nella maggior parte dei casi, deciderà avvalendosi del parere di altri tecnici, tornando indirettamente nello stesso ambito da cui il conflitto aveva avuto origine.
Questa riflessione, tuttavia, vale a una condizione decisiva: che la valutazione di sproporzione dei trattamenti si fondi esclusivamente su parametri clinici, cioè su elementi che rientrano nella competenza specifica del medico. La constatazione dell’inefficacia terapeutica, dell’assenza di benefici clinicamente apprezzabili o dell’eccessiva gravosità del trattamento rispetto agli esiti attesi appartiene legittimamente alla sfera professionale della medicina.
Diverso, e ben più problematico, è il caso in cui nella valutazione di accanimento clinico confluiscano considerazioni di altro ordine: giudizi sulla qualità della vita residua, sulla presunta perdita di dignità, sull’“indegnità” di una condizione di dipendenza o di compromissione estrema. Questi criteri non sono clinici, ma antropologici e morali. Non descrivono uno stato di salute, ma esprimono una valutazione sul valore dell’esistenza in determinate condizioni.
Quando si verifica questo slittamento, il giudizio medico esce dalla propria competenza specifica e si trasforma, di fatto, in un giudizio sul senso della vita altrui. È qui che il conflitto con la volontà del paziente non è più soltanto procedurale, ma sostanziale: non riguarda il “come curare”, ma il “se e perché valga la pena continuare a vivere”.
In questo scenario, né la decisione clinica autonoma né il rinvio a una soluzione puramente procedurale possono essere considerati eticamente neutrali. Se il giudizio di sproporzione incorpora criteri extra-clinici, allora la questione non è più chi debba decidere, ma con quale legittimazione qualcuno possa sostituire la propria visione della vita a quella del paziente.
La distinzione tra competenza clinica e giudizio antropologico non è un dettaglio teorico, ma il vero discrimine etico del fine vita. Confonderli significa attribuire alla medicina un potere che non le compete; separarli, invece, è la condizione minima per affrontare il conflitto tra cura e autodeterminazione senza ridurlo né a una decisione tecnica né a una mera formalità giuridica.

