Ringrazio per l’invito e svolgo questo intervento su due piani. Il primo di tipo culturale sulle ragioni personaliste e pluraliste del Sì e il secondo di risposta a tre diffuse obiezioni. Quanto alle prime, le ragioni culturali, per capire meglio il referendum di oggi dobbiamo risalire al processo inquisitorio, come impostato dallo statalismo continentale, già durante gli Stati liberali, e poi portato all’estremo col fascismo. Il punto di partenza era la sicurezza dello Stato e non la dignità delle persone e la conseguenza era un monolitismo nelle istituzioni tra Governo, accusatori e giudici tutti insieme. Quindi una logica statalista, anti-personalista e monista, anti-pluralista. Poi sulla scia del liberalismo anglosassone ci siamo incamminati verso il processo accusatorio, che all’opposto è personalista e pluralista, tra i poteri e dentro ciascun potere. Questa è la concezione dei rapporti tra persona e Stato che troviamo enunciata con chiarezza, per merito del padre gesuita Murray, nell’apertura della Costituzione conciliare Dignitatis Humanae: “Nell’età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive”.
La Costituzione, muovendosi su questa scia, inserì vari principi innovativi quali quelli di non colpevolezza fino a condanna definitiva e della finalità della pena di rieducazione del condannato e ruppe già il rapporto tra governo e ordine giudiziario, operazione già fattibile nel testo. Con la settima disposizione, per non creare vuoti, stabilì che il vecchio ordinamento giudiziario sopravvivesse fino all’emanazione di una nuova legge conforme a Costituzione. Il nuovo processo varato a fine anni ’80 e poi la costituzionalizzazione di alcuni suoi principi nel 1999 con la revisione condivisa dell’articolo 111 per stabilizzarne la forza, hanno segnato un punto di svolta. Sia pure con le loro differenze, il nuovo 111 ora dice che sia pubblico ministero sia avvocati sono parti e che il giudice è terzo e imparziale, ossia equidistante. Ma se sono entrambi parti non ci può più essere un Csm unico, il giudice non può sedere solo con gli accusatori che potrebbero influenzarlo. C’è però ancora una forte resistenza culturale perché molti accusatori cercano di sminuire la definizione di parte, qualcuno addirittura parla di “parte imparziale” come se, una volta formulata una ipotesi accusatoria, il pm non avesse il legittimo obiettivo di giungere a una condanna. Quando i nostri parlamentari nel 1999 scrissero quel testo sapevano benissimo che esso comportava il superamento del Csm unico ma, come ha affermato Cesare Salvi, allora capogruppo dei Ds, padre della riforma insieme a Marcello Pera, lo scontro tra pubblici ministeri e Berlusconi rendeva inopportuna sul momento quella conseguenza, che avrebbe potuto essere ripresa in una fase successiva. Lo stesso per ciò che riguardava la Corte disciplinare, oggetto di varie ipotesi a partire dalla Commissione Paladin nel 1991, per evitare che in uno stesso organo, il Csm si potessero mescolare giudizi disciplinari e scelte amministrative.
Quindi siamo in presenza di una nuova architettura degli organi che non cambia i rapporti tra politica e giustizia, ma che è invece capace di distinguere giudizi e amministrazione e di portare più pluralismo ed equilibrio all’interno dell’ordine giudiziario, consentendo ai giudici di poter dire dei no agli accusatori perché non più soggetti a un Csm unico. Come abbiamo avuto una crescita di pluralismo nel legislativo (coi legislatori regionali ed europei che si sono aggiunti al Parlamento) e nell’esecutivo (coi Governi regionali, il Consiglio europeo e la Commissione europea che si sono aggiunti al Governo nazionale e alle Giunte comunali) è tempo che il pluralismo sia pieno anche nel giudiziario. Questa è la posta in gioco culturale del referendum sulla giustizia, al di là delle singole norme e di ogni strumentalizzazione politica di parte.
Veniamo quindi al secondo piano di ragionamento, la risposta a tre diffuse obiezioni. La prima è quella che afferma che avendo bloccato le possibilità di passaggio tra una carriera e l’altra questa riforma sarebbe in fondo superflua. Il ragionamento va capovolto: se si separano le funzioni, limitando rigidamente il passaggio dal ruolo di chi accusa al ruolo di chi giudica, perché poi mantenere un unico Csm che gestisce le carriere di entrambi, in cui gli uni incidono sugli altri? Anzi a mio avviso, si potrebbe forse sostenere il rovescio, essere meno rigidi sui passaggi ma essere invece intransigenti sulla separazione delle istituzioni perché l’equilibrio dentro l’ordine giudiziario ha meno a che fare coi percorsi dei singoli che non con le istituzioni in cui sono inseriti. Altrimenti chi accusa, anche per l’intreccio col sistema dei media, finisce per avere nell’organo comune una egemonia che si riflette sulle decisioni, in particolare sulle fasi preliminari. Direi che la separazione dei Csm sia la parte più importante della riforma.
La seconda è sull’opportunità di creare una Corte disciplinare a parte, che sarebbe inutile o punitiva. Non è così. Ve lo spiego con un elemento biografico. Sono stato senatore dal 2008 al 2013 e alla Camera dal 2018 al 2022. Tra le decisioni più delicate che prende un parlamentare c’è quella relativa all’autorizzazione all’arresto di propri colleghi. Ora, valutando attentamente tali richieste, in alcuni casi le ho trovate motivate e ho votato a favore e in altre no, votando contro, ricorrendo in tali casi alla nota dottrina del fumus persecutionis dell’accusatore nei confronti del parlamentare accusato. Ho provato, insieme ad altri, ad informarmi poi dell’eventuale seguito di tali decisioni e con mio grande stupore, tranne credo in un solo caso, gli accusatori coinvolti, criticati solennemente da un voto parlamentare, non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare. Per carità: non che ci dovesse essere un automatismo, le Camere non sono certo infallibili, eppure stupisce che rispetto a vari dinieghi in nome del fumus persecutionis non accadesse quasi mai alcunché. Per di più, se questo accadeva nei confronti dei parlamentari, cosa era lecito aspettarsi per errori di valutazione nei confronti di singoli cittadini prive di analoghe pubblicità come un voto solenne dell’Aula con dibattito annesso? Per queste ragioni cominciò ad essere rilanciata proprio nei nostri ambienti parlamentari di centrosinistra l’idea di una Corte disciplinare autonoma a cui devolvere tale competenza. Della opportunità della creazione di una Corte disciplinare distinta dal Csm per evitare che in un unico organo si sommassero, come oggi, funzioni amministrative e giurisdizionali, aveva già parlato l’autorevolissima Commissione Paladin del 1991 definendo lo status quo come “caso isolato e quanto mai discusso”.
La terza obiezione è sul sorteggio. Anche qui procedo a spiegarmi con l’itinerario personale, premettendo una cosa per capire di cosa parliamo: la riforma sorteggerebbe i membri del Csm, non i presidenti di tribunale o il procuratore della Repubblica di Palermo, esattamente come per i professori universitari si scelgono le commissioni di concorso, non i vincitori. Nella legislatura intermedia tra le due esperienze parlamentari, 2013-2018, ho avuto l’onore di essere nominato dal ministro Orlando componente di una commissione sulla riforma elettorale del Csm dove ho rilanciato la proposta, già presentata come senatore e su cui si era espresso con favore lo stesso Orlando, di un’elezione dei componenti togati del Csm sulla base di collegi uninominali, ossia su base di scelta di persone, sganciata almeno in parte da logiche correntizie. Tale proposta fu però contrastata e bocciata dai magistrati proprio perché metteva in discussione le correnti. C’è quindi da stupirsi se rifiutate per tempo soluzioni ragionevoli si sia andati dopo verso la soluzione più drastica e meno convincente del sorteggio? Meno convincente dei collegi uninominali, ma comunque, pur nella sua rozzezza, migliorativa dello status quo affidato alle correnti. E nel referendum si vota appunto tra sorteggio e status quo. Peraltro, ad abundantiam, segnalo che l’idea del sorteggio non nasce nelle stanze ministeriali ma dagli stessi magistrati stufi delle correnti (movimento art. 101) e che il sorteggio non avverrà tra “passanti” ma tra magistrati selezionati per concorso. Quelli che rivendicano che solo l’elezione manda i migliori al Csm non si accorgono che stanno implicitamente dicendo che, allora, i “peggiori” restano nei tribunali a giudicare i cittadini… offensivo per tutti i magistrati e per i cittadini. Peraltro nel 2022 un 41% dei magistrati aderenti all’Anm, appositamente consultati, si pronunciava per il sorteggio come metodo migliore.
Perché quindi invito alla fine a votare Sì? Perché per quante critiche di varia natura si possano fare al testo mi sembra che lo status quo, che il No confermerebbe, sia decisamente molto più problematico. La vittoria del Sì va vista come tappa di un percorso evolutivo, ormai lungo nel passato, e destinato a continuare, in cui il tentativo di correggere il cattivo funzionamento del sistema vigente può passare anche da fasi sperimentali, in cui va collocata anche la soluzione del sorteggio.
In ultimo una postilla: la Costituzione ci dà due schede diverse per consentirci un discernimento diverso. Per le politiche voteremo l’anno prossimo e personalmente non ho alcuna intenzione di votare l’attuale schieramento di governo, ma quello è un voto politico generale. La scheda del referendum comporta un discernimento puntuale sugli effetti di quella riforma. In particolare il referendum costituzionale ha effetti per decenni perché la nostra scelta è destinata a durare a lungo. Non ha quindi senso votare pro o contro un governo. Di governi quelle norme ne vedranno passare tanti. Sentiamoci quindi pienamente liberi di votare in coscienza per il bene del Paese, oltre qualsiasi appartenenza.
(*) Costituzionalista-Libertà eguale Sinistra del Sì

