Femminicidio: un ddl con novità rilevanti

In occasione della festa della donna, il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge che introduce novità rilevanti in materia penale, rispetto a un fenomeno che nel solo 2024 ha fatto registrare 113 vittime.

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il femminicidio entra come tale nel nostro ordinamento. Un termine che configura un reato specifico, “tipizzato” come dicono i giuristi, non soltanto una serie di aggravanti collegate a rapporti personali e circostanze di fatto, aggravanti che pure vengono previste e potenziate. In occasione della festa della donna, il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge che introduce novità rilevanti in materia penale, rispetto a un fenomeno che nel solo 2024 ha fatto registrare 113 vittime. Recita dunque il primo articolo del ddl (che per diventare legge dovrà passare all’esame del Parlamento): “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”. Negli altri casi si applica l’articolo 575 relativo all’omicidio in genere. Il ddl prevede inoltre che “quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro”. E “quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”. Anche nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi “la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Negli stessi casi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il cosiddetto revenge porn.
Il disegno di legge contiene alcune novità operative che fanno tesoro dell’esperienza di questi anni. Per esempio l’audizione obbligatoria della vittima, su sua richiesta motivata, da parte dello stesso Pm che dirige le indagini, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria, nonché l’obbligo di acquisire il parere della donna, non vincolante, in caso di richiesta di patteggiamento per i reati elencati nel Codice rosso, dalla violenza sessuale ai maltrattamenti, dallo stalking al revenge porn. Si prevede comunque un rafforzamento del ricorso alle misure cautelari in carcere o ai domiciliari. Vengono inoltre introdotti obblighi di comunicazione, come il diritto di essere avvisati se il condannato esce dal carcere in seguito alla concessione di misure “premiali”, e specifiche norme fiscali per evitare che le vittime e i loro congiunti si trovino a dover pagare l’imposta di registro sui risarcimenti.

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