Leone XIV: tre giorni di permesso retribuito al mese per dipendenti vaticani con figli disabili Quanto alle famiglie con bambini disabili “in situazione di gravità accertata”, si dispone che “i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”. Lo riporta il rescritto pubblicato oggi, 11 agosto, che amplia le tutele e i diritti dei lavoratori dello Stato della Città del Vaticano in diverse materie. Il documento, firmato dal prefetto della Segreteria per l’Economia, Maximino Caballero Ledo, è stato approvato da Leone XIV che ha ricevuto lo scorso 28 luglio lo stesso Caballero, il quale ha presentato al Papa le delibere del Consiglio dell’Ulsa, organismo composto da rappresentanti di diversi enti della Santa Sede e del Governatorato. “Nell’ottica di assecondare una più ampia disponibilità di tempo per l’assistenza al familiare disabile”, la concessione dei permessi – salvo casi autorizzati dalla competente autorità - comporta per il dipendente “l’impossibilità di effettuare altra attività lavorativa”, la cui eventuale autorizzazione deve essere revocata. L’accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità, specifica il Rescriptum, è effettuato da un Collegio medico, sulla base di tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato. Il giudizio di tale Collegio è “insindacabile”. Al nucleo familiare di una persona riconosciuta dal Collegio medico come disabile in situazione di gravità o inabile spetta l’assegno familiare. Ne hanno diritto anche i titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili o disabili gravi dal Collegio medico. Proprio in tema di assegni familiari, il Rescritto chiarisce che ne sono beneficiari i nuclei familiari con “figli legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiuti”; se studenti, “nel periodo di studi secondari fino all’età massima di 20 anni compiuti” o “per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di 26 anni compiuti”. Tali studi devono essere documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall’università.Filippo Passantino