Economia

Parlamento Ue: protezione dei consumatori online, nuova legislazione comunitaria

Strasburgo: seduta di voto al Parlamento europeo (foto SIR/Marco Calvarese)

(Strasburgo) “Questo pacchetto rinforza i diritti dei consumatori nell’era di internet, portando nuove protezioni e dando ai consumatori la possibilità di ricevere informazioni ogni volta che acquistano”. Daniel Dalton, eurodeputato britannico, commenta il voto con il quale l’emiciclo ha dato il semaforo verde a un aggiornamento delle norme comunitarie sulla tutela dei consumatori, “per contrastare le recensioni ingannevoli online. Dalton è stato negoziatore capo del Parlamento su questo provvedimento. “I consumatori – dice – non possono più essere indotti in errore dai prodotti fabbricati secondo standard diversi, ma commercializzati come gli stessi in Stati membri diversi. L’accordo che abbiamo trovato è un inizio. Si affronta la questione dei prodotti a doppia qualità per la prima volta, e nei prossimi anni la Commissione dovrà esaminare seriamente i progressi compiuti”. La nuova legge, già concordata con i ministri Ue, aggiorna i diritti dei consumatori all’era di internet, “garantendo – spiega una nota – agli acquirenti maggiori informazioni sul funzionamento delle graduatorie online e quando esse derivino da post sponsorizzati”. Le nuove regole mirano inoltre a rendere più trasparente per i consumatori l’uso delle recensioni online e dei prezzi personalizzati. I marketplace online e i servizi comparativi (ad esempio, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) “dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca”. I consumatori dovranno inoltre essere informati da chi acquistano beni o servizi (da un commerciante, dal marketplace stesso o da un privato) e se sono stati utilizzati prezzi personalizzati.
La direttiva tratta la questione della cosiddetta “doppia qualità dei prodotti”, ovvero i prodotti, commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi Ue, che differiscono per composizione o caratteristiche. Nel testo, si afferma che “spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole”. Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione), “la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita”. Per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi Ue), “l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibile informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro”. La legislazione modifica quattro direttive esistenti in materia di protezione diritti dei consumatori: le pratiche commerciali sleali, i diritti dei consumatori, le clausole contrattuali abusive e l’indicazione dei prezzi. Una volta ottenuto l’ok anche dal Consiglio, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepirla nel diritto nazionale.