Religiosi

Papa Francesco: motu proprio “Communis vita”, il religioso “illegittimamente assente e irreperibile” per un anno è dismesso dall’ordine

La vita in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa e “i religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore”. A ricordarlo è il Papa, nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio “Communis vita”, che porta la data del 19 marzo ma è stata diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “L’esperienza degli ultimi anni – si legge nella lettera – ha dimostrato che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potestà del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati”. Il Codice di Diritto Canonico, si ricorda nel Motu Proprio, “impone al Superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione”. “Non poche volte, però, accade che il Superiore non sia in grado di rintracciare il religioso assente”, la casistica presa in analisi: “A norma del Codice di Diritto Canonico, trascorsi almeno sei mesi di assenza illegittima, è possibile iniziare il processo di dimissione dall’istituto, seguendo la procedura stabilita. Tuttavia, quando si ignora il luogo dove il religioso risiede, diventa difficile dare certezza giuridica alla situazione di fatto”. Pertanto, “fermo restando quanto stabilito dal diritto sulla dimissione dopo sei mesi di assenza illegittima, al fine di aiutare gli istituti a osservare la necessaria disciplina e poter procedere alla dimissione del religioso illegittimamente assente, soprattutto nei casi di irreperibilità – la disposizione del Papa – ho deciso di aggiungere tra i motivi di dimissione ipso facto dall’istituto anche l’assenza illegittima prolungata dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi continui”. “La dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore, per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Santa Sede”, stabilisce il Motu proprio: “Per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al vescovo della sede principale”. L’introduzione di questo nuovo numero al § 1 del can. 694 richiede, inoltre, “una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l’applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima”.